Aggiornamento in lieve rialzo per le soglie di accesso che determinano il diritto all’assegno familiare fino al 30 giugno 2019. Il consueto ritocco da parte del ministero dell’Economia, comunicato con una circolare a maggio, sposta la soglia di povertà ai nuclei familiari con Isee fino a 14.541 euro annui, dai 14.383 stabiliti fino al 30 giugno di quest’anno. Un lieve rialzo è stato previsto per le famiglie con due figli, che potranno ottenere un assegno di 258 euro, mentre rimane invariata la situazione per le famiglie con un figlio unico, che hanno diritto a un assegno di 137,50 euro.
I nuovi importi, stabiliti dal Mef a fine giugno, “tengono conto della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e dell’aumento dell’inflazione, che nell’ultimo anno è cresciuta dell’1,1 per cento”, come spiega Repubblica. Sono stati previsti anche bonus per condizioni di particolare difficoltà, come le famiglie con un solo genitore o con più figli. Alle famiglie con un figlio disabile (anche sopra i diciotto anni), spetta invece un assegno massimo di 168 euro, entro un Isee di 25.660 euro l’anno.
Come indicato sul sito dell’Inps, dal quale è possibile scaricare i moduli per richiedere l’assegno familiare, queste sono le categorie che ne hanno diritto:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70 per cento, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’Inps che paga l’assegno se il richiedente è:
- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Come fare domanda
Se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata al proprio datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, con un termine di prescrizione di cinque anni.
Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (come genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (come nel caso di componente minorenne inabile) è necessario allegare al modulo l’Autorizzazione Anf (Assegno nucleo familiare) precedentemente richiesta all’Inps.
Se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Nei casi di inclusione di componenti nel nucleo familiare (come genitori separati, componenti maggiorenni inabili, etc.) o ai fini dell’aumento dei limiti reddituali (componente minorenne inabile) è necessario allegare la prevista documentazione alla domanda telematica di prestazione Anf.